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UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA: LA COMPLESSA VICENDA NORMATIVA DEI CANONI DEMANIALI DEI PORTI TURISTICI COLPISCE IL MARINA BLU DI RIMINI

9 novembre 2018

MARINA BLU DI RIMINI PRIMO PORTO A SUBIRE LE CONSEGUENZE DELLA COMPLESSA VICENDA NORMATIVA DEI CANONI DEMANIALI

CARLA DEMARIA, PRESIDENTE DI UCINA: “UN ATTEGGIAMENTO ANTI IMPRESA CHE NUOCE A TUTTO IL SETTORE E CHE VA IMMEDIATAMENTE FERMATO, ANCHE PER EVITARE IL CONTAGIO AD ALTRE STRUTTURE DELLA PORTUALITÀ TURISTICA”.

UCINA SI E’ IMMEDIATAMENTE ATTIVATA CON IL GOVERNO.

La complessa vicenda relativa all’aumento illegittimo dei canoni demaniali dei porti turistici ha colpito il primo marina italiano, il Marina Blu di Rimini, che questa mattina ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una cartella esattoriale per 1,1 milioni e il blocco dei conti correnti che non gli consente più l’operatività.

La società Marina Blu S.p.A. è titolare della concessione-contratto per la realizzazione e del porto turistico di Rimini e delle strutture destinate alla nautica, con durata di 50 anni a datare dal 1999. L’atto concessorio prevede l’obbligo di costruire e mantenere per tutta la durata la darsena e tutto quanto connesso. La società vi ha regolarmente adempiuto ma, a causa delle modifiche unilaterali della concessione-contratto e dell’aumento retroattivo del canone da parte dello Stato, si vede richiedere importi maggiorati fino al 380% del canone concessorio inizialmente pattuito.

Dopo 10 anni di contenziosi, nel 2017 la Corte Costituzionale ha sentenziato che “i nuovi canoni demaniali risultano applicabili soltanto alle opere che già appartengano allo Stato, mentre per le concessioni di opere realizzare a cura del concessionario, ciò può avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima”.

La sentenza non lascia margine di dubbio, ma è arrivata dopo che la Società del Marina Blu di Rimini aveva esperito tutti i suoi gradi di giudizio, mentre il Comune di Rimini continua a rifiutare ogni richiesta di avviare un procedimento per il ricalcolo dei canoni alla luce dell’interpretazione “costituzionalmente orientata” delle norme.

“Un atteggiamento anti impresa che nuoce al settore – afferma Carla Demaria, Presidente di UCINA Confindustria Nauticae che mette a rischio gli investimenti nel comparto a causa della possibilità, da parte dello Stato, di cambiare le condizioni pattuite vanificando ogni investimento e piano economico-finanziario di lungo periodo”.

Infine, ieri, senza attenderne l’esito dell’udienza di merito sulla sospensione delle cartelle esattoriali fissata per il 18 dicembre prossimo presso il Tribunale di Rimini, l’Agenzia delle Entrate ha congelato tutti i conti correnti della società impedendo l’operatività della struttura che già nei prossimi giorni non potrà onorare il mutuo con le banche.

I FATTI IN BREVE

– il Marina Blu di Rimini nel 1999 si è accollato l’onere della realizzazione, gestione e manutenzione della darsena a sue esclusive spese con un investimento di oltre 50 milioni di Euro;

– la darsena al termine della concessione entrerà in proprietà dello Stato;

– l’originario rapporto concessorio prevedeva canoni per tutta la durata del rapporto, commisurati alla realtà economica dell’investimento avendo a riferimento un piano finanziario approvato dalla parte pubblica, in equilibrio con i rischi d’impresa;

– con la Finanziaria 2007 lo Stato ha modificato unilateralmente i patti contrattuali, modificando l’importo dei canoni aumentati di oltre il 380% mettendo a rischio la tenuta economica dell’impresa;

– il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale hanno chiaramente riconosciuto la illegittimità degli aumenti se applicati alle concessioni in cui il privato ha sostenuto integralmente la realizzazione delle opere, ma il Comune di Rimini, l’Agenzia del Demanio e l’Agenzia delle Entrate hanno continuato a pretendere l’indebito pagamento dei maggiori canoni attivando azioni esecutive.

La vicenda normativa
La vicenda normativa è complessa e riguarda l’aumento retroattivo dei canoni demaniali stabilita dal Governo Prodi con la legge 296/2006 che ha incrementato in misura rilevante l’importo dei canoni dovuti dai concessionari di strutture destinate alla nautica da diporto, innalzando il canone là dove erano stati realizzati maggiori investimenti.
Originariamente per i porti si prevedeva che, tanto maggiore era l’investimento, proporzionalmente minore era l’importo del canone dovuto, sul presupposto che il privato realizza con suoi denari un’infrastruttura che allo scadere della concessione diventa un bene pubblico. Ma, oltre a moltiplicare gli importi per diverse volte, con la modifica introdotta con la Finanziaria 2007 il contraente pubblico ha unilateralmente capovolto questo criterio di ragionevolezza e di incentivo agli investimenti e oggi più è rilevante l’investimento che i privati hanno fatto, più gli aumentano esponenzialmente gli oneri concessori.
Il Consiglio di Stato
Nel rimettere la questione alla Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato aveva rilevato che, negli anni di durata della concessione-contratto, l’importo totale dei canoni dovuti dai marina a causa della nuova normativa sarebbe aumentato di circa cinque volte rendendo negativo il margine dell’investimento.
Gli stessi giudici di legittimità avevano ricordato come la realizzazione di porti turistici – a differenza di altre concessioni turistiche – comporta ingenti investimenti, sia per la realizzazione delle opere strutturali, destinate a essere poi acquisite gratuitamente dal demanio, sia per l’impegno gestionale. Ciò richiede un piano economico-finanziario di lungo periodo, approvato al momento dell’affidamento della concessione, nell’ambito del quale l’importo del canone è un elemento determinante.
La Corte Costituzionale
Il giudizio di legittimità della Corte Costituzionale ha dunque investito l’art. 1, comma 252, della 296/2006. Di fronte alla Corte si sono costituite anche UCINA Confindustria Nautica, Assomarinas e Federturismo Confindustria.
UCINA Confindustria Nautica ha proposto, in primo luogo, che fossero dichiarati applicabili alle opere realizzate dal concessionario i criteri di determinazione dei canoni delineati specificatamente per i porti turistici dal d.m. n. 343 del 1998, mentre le nuove disposizioni della legge 296/2006 si sarebbero dovute applicare alle sole aree occupate da beni già realizzati e già divenuti di proprietà statale al momento del rilascio della concessione.
In via subordinata, qualora la legge 296/2006 fosse stata ritenuta applicabile a tutte le concessioni (a quelle in corso e a quelle nuove, a quelle caratterizzate dalla realizzazione delle strutture da parte del concessionario e a quelle nelle quali le strutture siano di proprietà statale), UCINA ha chiesto che tale normativa fosse dichiarata illegittima in riferimento all’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento.
Assomarinas ha sollevato la questione sotto il profilo dell’irragionevole equiparazione delle concessioni-contratto tipiche della portualità turistica alle concessioni per finalità turistico-ricreative. L’Associazione ha inoltre posto il tema della lesione del legittimo affidamento dei concessionari nella stabilità del rapporto di concessione, per via del cambio delle regole applicato unilateralmente e in maniera retroattiva, e infine la violazione dell’art. 41 della Costituzione (tutela dell’iniziativa economica privata).
La decisione della Corte Costituzionale
La Suprema Corte ha rilevato che risulta doverosa un’interpretazione della disposizione del comma 252 della legge 296/2006 che “porta a escludere l’applicabilità generale e indifferenziata dell’aumento dei canoni a tutte le concessioni di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciate prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame” ed “escludendo l’applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario”.